sabato 26 novembre 2011

Olio Extravergine di Oliva Colline di Romagna DOP




Zona geografica di produzione:

L'intero territorio della provincia di Rimini posto a monte dell'autostrada A 14 e il territorio della provincia di Forlì definito dai comuni di Roncofreddo, Borghi, Mercato Saraceno, Sogliano al Rubicone, Montiano, Meldola, Predappio, Civitella di Romagna, Dovadola, Castrocaro Terme, per la loro intera estensione, e dai comuni di Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Cesena, Gambettola, Longiano, Savignano sul Rubicone, limitatatamente al territorio posto a monte della Strada Statale n. 9 “Emilia”.

L'olio extra vergine di oliva di Romagna viene quindi prodotto quasi tutto all’interno dei territori definiti dai disciplinari di produzione che fanno riferimento alle Denominazioni di Origine Protetta "Brisighella", nel ravennate, e "Colline di Romagna" , ovvero le colline forlivesi, cesenati e riminesi.

Le peculiari caratteristiche chimiche e organolettiche di questo olio derivano dalla combinazione di diversi fattori come le varietà di olivo presenti sul territorio, le caratteristiche dei terreni, il clima delle aree di coltivazione e le pratiche agronomiche, che che prevedono una particolare cura nelle fasi di coltivazione e di raccolta manuale delle olive dalle piante.

Sono soprattutto le caratteristiche dei terreni e le varietà di olivo coltivate a condizionare l’aroma e il gusto dell' olio di Romagna. L' aroma di quest' olio, che possiede tra l' altro una bassissima acidità, è infatti molto delicato e fruttato, tanto da ricordare il frutto dell’oliva non completamente matura e appena franta. É un olio non eccessivamente strutturato, infatti le sue caratteristiche sono intermedie tra quello ligure (delicato) e quello toscano o pugliese (più deciso e forte). In genere è di colore giallo con riflessi verdognoli molto intensi.


Fonti Storiche

Le dimensioni della sua presenza nel tempo si sono modificate in seguito alle variazioni climatiche ed al conseguente oscillare del suo limite settentrionale di espansione.

A partire dall'età villanoviana quantomeno, la presenza dell'olivo in area di Rimini può dirsi continuativa. Il forte radicamento dell'olivo in questo territorio è testimoniato dalla sua persistente presenza anche nella difficile fase storica che vede la caduta dell'impero, il dispiegarsi delle invasioni barbariche, la crisi dell'assetto agricolo.

Nei secoli dell'alto Medioevo, numerose fonti archivistiche segnalano la presenza di olivi sparsi, oppure di oliveti veri e propri nelle campagne collinari presso Santarcangelo di Romagna. Dopo il mille sono più numerose le carte che testimoniano la diffusione dell'olivo

in ambito riminese. La documentazione notarile successiva (specie quella quattrocentesca)

conferma il peso dell'olivo in tutto il territorio, con speciale fortuna sui rilievi collinari.

Nel tardo medioevo, trova una sua eloquente testimonianza grazie alla diffusa presenza dei molini da olio e delle scorte presenti nei castelli di Santarcangelo di Romagna ed in

quasi tutti quelli del riminese. Successivamente alti e bassi, determinati da una serie di eventi climatici, favorevoli e non, hanno portato alla crisi dei primi dell'ottocento, alla ripresa degli anni trenta, e così via.

L'olivo è presente un po' ovunque in Romagna, ma trova la sua massima concentrazione nella provincia di Rimini. Una significativa presenza si ha anche nelle prime colline della provincia di Forlì-Cesena. La presenza dell'olivo è concentrata soprattutto negli ambiti territoriali di media e bassa collina.

Le fonti statistiche della regione Emilia-Romagna riportano una superficie olivetata complessiva di circa 1400 ettari e un patrimonio olivicolo stimato in circa300.000 piante. Per quanto riguarda la coltura, i vecchi impianti si alternano a quelli specializzati, recentemente introdotti. La densità d'impianto può variare da 80/100 piante/ha fino a 500/600 per ettaro negli impianti intensivi.

Varietà di olive:

frantoio e/o correggiole (sinonimo locale di frantoio), minimo 60%; leccino, massimo 40%: ammessi Dondolino, moraiolo. selvatico, rossina e capolga, massimo 15%.





Caratteristiche di coltivazione:

le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, in ogni caso, idonee a conferire le specifiche caratteristiche qualitative all'olio derivato.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli tradizionalmente in uso nella zona. Sono ammesse nuove forme di potatura e allevamento purché non modifichino le caratteristiche delle olive e dell'olio extravergine di oliva prodotto.

La produzione massima di olive per ettaro non può superare 71 con un limite sempre massimo per pianta di 60 kg. La raccolta delle olive deve essere effettuata tra il 20 ottobre e il 15 dicembre di ogni anno e può essere effettuata a mano o con mezzi meccanici. Non è ammessa la raccolta di olive cadute a terra per attacchi parassitari.

Modalità di oleifìcazione: le olive devono essere sottoposte a defogliazione e lavaggio con acqua potabile, ogni altro trattamento è vietato.

Le operazioni di oleifìcazione devono essere effettuate entro i due giorni successivi alla raccolta.

Per l'estrazione dell'olio, sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto e presso gli impianti di molitura (frantoi) presenti in zona.

La resa massima di olive in olio non può superare il 18%.

Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate soltanto nella zona di produzione.


Caratteristiche al consumo:


colore: dal verde al giallo oro;
odore: di fruttato di oliva medio o talvolta intenso, con eventuali sensazioni di erba o foglia;
sapore: di fruttato di oliva con leggera sensazione di amaro e/o media piccante, unitamente ad eventuali sentori di mandorla, carciofo o pomodoro;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
punteggio al panel test > =7;
È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

Riferimenti normativi:
Prodotto DOP, Reg. Ce n. 1491 del 2003 della Commissione pubblicata sulla Guce L 214/6 del 26/8/03


Fonti:


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